Tamponamento a catena. Chi è il responsabile?
Il tamponamento a catena è senza dubbio tra gli incidenti più frequenti in materia di sinistri stradali.
In questo frangente non entra in gioco il sistema dell’indennizzo diretto, ma si deve richiedere il risarcimento alla Compagnia assicuratrice del veicolo responsabile del sinistro, in accordo con l’art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private.
In questo tipo di incidente, è cruciale individuare il veicolo responsabile del tamponamento multiplo.
È necessario innanzitutto distinguere fra tamponamento avvenuto tra veicoli fermi in colonna, e tamponamento verificatosi tra mezzi in movimento.
Tamponamenti a catena: veicoli fermi in colonna
In questo caso, il responsabile delle collisioni è il conducente che ha tamponato l’ultimo veicolo della colonna, originando i successivi tamponamenti.
Tutte le richieste di risarcimento andranno quindi rivolte proprio alla compagnia del conducente che ha causato il primo tamponamento. Questo principio è stato stabilito dalla sentenza numero 1823 del 3 luglio 2008 della Cassazione Civile e, più di recente, ribadito dalla stessa Cassazione civile, sez. III del 19 febbraio 2013 n. 4021.
Tamponamenti a catena: veicoli in movimento
In caso di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, vale il principio secondo cui il conducente dell’ultimo veicolo è responsabile dei danni al veicolo che gli sta davanti, il quale, a sua volta sarà responsabile del tamponamento del veicolo che lo precede e così via.
Nel tamponamento a catena tra mezzi in movimento, si applica l’art. 2054 c.c., comma 2, con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura in entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo che lo precede, qualora non sia fornita la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
È chiaro tuttavia che laddove il veicolo che “sta nel mezzo” sia stato tamponato, seppure in movimento, e quindi sospinto contro il veicolo antistante a causa della velocità eccessiva del veicolo investitore, sarà indenne da responsabilità.
Il principio è dunque quello della responsabilità concorrente fatta salva la prova contraria.